Coronavirus e PMI: E’ possibile chiedere la SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI a causa della chiusura della propria attività? – Valore Aggiunto Srl
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Coronavirus e PMI: E’ possibile chiedere la SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI a causa della chiusura della propria attività? – Valore Aggiunto Srl

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A causa delle misure di contenimento varate dal Governo, stiamo assistendo alla crisi di interi settori produttivi, specie per quel che riguarda il mondo delle PMI e degli esercizi di vicinato, i quali difficilmente detengono riserve di liquidità tali da affrontare in sicurezza un periodo di prolungata chiusura.

A questo, poi, si aggiunge l’inadeguatezza e/o il ritardo nell’applicazione degli strumenti di erogazione di liquidità messi in atto dal Governo (vedi qui), che sta accentuando ulteriormente le conseguenze nefaste della chiusura stessa.

A fronte all’oggettivo crollo del fatturato e degli incassi, e la conseguente crisi di liquidità, imprese e soggetti privati sono portati a ritardare o congelare, scadenze, pagamenti ai fornitori, e persino ai dipendenti, generando un effetto a cascata di contrazione della liquidità di tutto il sistema. Onde evitare il propagarsi di contenziosi su larga scala (decreti ingiuntivi, contenziosi tra fornitori e clienti ecc),  è intervenuto l’Art. 91 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), il quale, in deroga alle disposizioni del codice civile, pone l’accento sulla valutazione del rispetto delle norme di contenimento al fine di valutare l’eventuale inadempimento. Dispone così il testo normativo:

Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto (e dei decreti successivi, ndr) è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Molto importante, in quanto significa che se si è stati costretti a chiudere e/o a non lavorare a causa dell’emergenza, e a causa di ciò non si è potuto onorare i contratti in essere, non vi può essere alcuna risoluzione del contratto per inadempimento né alcuna richiesta risarcitoria.

In pratica, questa norma speciale (rispetto alle disposizioni codicistiche) rende giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato pagamento a condizione che questo sia conseguenza delle misure autoritative per il contenimento dell’epidemia (c.d. factum principis), sicché se, ad esempio, il Decreto impone al soggetto la chiusura della propria attività lavorativa ciò dovrebbe rilevare al fine di giustificare l’inadempimento e/o sospendere il pagamento. Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 1256, in quanto tale articolo esclude, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento. In ogni caso, cessata la suddetta impossibilità, si deve sempre eseguire la prestazione. L’impossibilità deve essere documentata.

La misura di contenimento potrà esimere da responsabilità il debitore e/o lo legittima a chiedere la sospensione solo nel caso in cui abbia costituito impedimento al mancato pagamento non superabile con l’ordinaria diligenza: deve sussistere il nesso di causalità (ossia il rapporto causa-effetto) tra la misura di contenimento della pandemia (la chiusura) che si è dovuto rispettare e l’impossibilità di provvedere al pagamento alla regolare scadenza. Tale norma è applicabile a tutti i rapporti contrattuali, quali ad esempio: fitti, contratti di prestazione d’opera o servizi, contratti di fornitura di beni e/o servizi, contratti d’appalto ecc.

Stante la necessità di complesse valutazioni giuridiche in merito alla sussistenza di detto rapporto causa effetto, nonché alla necessità di valutare in concreto la portata normativa del provvedimento rispetto alla singola fattispecie, vi consigliamo, prima di sospendere ogni qualsivoglia pagamento e/o di effettuare una qualsiasi comunicazione alle vostre controparti contrattuali, di consultare il vostro avvocato di fiducia, possibilmente esperto nella materia. La comunicazione, dovendo essere ben motivata e documentata, occorre poi farla redigere dal legale stesso.

Infatti, la norma non consente una sospensione automatica dei pagamenti, ma la subordina ad una serie di valutazioni giuridiche che necessitano un’imprescindibile analisi preventiva da parte di un legale, nonché alla dimostrazione, documenti alla mano, del caso concreto d’impossibilità.

Non effettuare tale analisi potrebbe comportare il rischio di contravvenire alla norma e ricadere in una ipotesi di inadempimento c.d. “colpevole”, con l’aggravante del risarcimento del danno.

Per questo, noi della Valore Aggiunto S.r.l., in collaborazione con i legali dello Studio Legale Scavo, rimaniamo a vostra disposizione per effettuare uno studio della vostra posizione e per assistervi nella richiesta di sospensione dei pagamenti giustificata a causa del Covid-19.

 

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