
20 Mar Conversione del pignoramento: scopri la GUIDA COMPLETA
La conversione del pignoramento è la possibilità – valida per una sola volta durante tutto l’arco della procedura – per il debitore esecutato di sostituire la res pignorata (es. l’immobile) con una somma di denaro. Detto importo comprenderà la somma delle spese di esecuzione e dell’importo dovuto al creditore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese. In buona sostanza, con la conversione si deve pagare tutto, senza sconti.
La disciplina relativa alla conversione del pignoramento è stata recentemente riformata dalla Legge 11.02.2019, n. 12, che ha introdotto una serie di innovazioni a favore del debitore, con particolare riferimento sia al versamento iniziale (ora pari ad un sesto, prima pari a un quinto e prima ancora ad un quarto) sia al numero di rate (da 36 a 48). Lo scopo della norma che consente la conversione è favorire il debitore il quale voglia evitare l’esecuzione, ed i rischi connessi – ad esempio ad una vendita dei propri beni a prezzo vile (Cass. 15362/2017).
La norma: articolo 495 c.p.c.
La norma che ammette e disciplina la conversione del pignoramento è quella di cui all’articolo 495 del codice di procedura civile, che così recita:
- Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
- Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
- La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
- Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
- Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
- Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
- L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.”
Quando fare l’istanza di conversione del pignoramento
L’istanza di conversione del pignoramento può essere depositata dal debitore sino a quando non siano disposte la vendita o l’assegnazione, ossia in una fase iniziale della procedura. Una volta presentata l’istanza di conversione, la domanda non può essere più riproposta.
Cauzione pari ad un sesto dei crediti
L’accoglimento dell’istanza di conversione del pignoramento è subordinata al versamento a titolo di cauzione da parte dell’istante di una somma pari a un sesto (un quinto sino alla riforma del 2018) dei crediti vantati da tutti i creditori, dedotti i versamenti già effettuati.
Udienze
Una volta ricevuta l’istanza di conversione, il giudice fissa, entro 30 giorni, un’udienza durante la quale, viene determinata la somma da sostituire al bene pignorato e viene concessa l’eventuale rateizzazione. Il giudice, quindi, rinvia ad udienze periodiche per la verifica della regolarità dei versamenti. All’ultima udienza periodica, se i versamenti sono stati regolari, dichiarerà l’estinzione della procedura.
Qualora il debitore abbia pagato le prime rate e poi si sia reso moroso, decadrà dal beneficio della conversione e le somme saranno acquisite direttamente dal creditore, in conto maggiore avere sulle somme ancora da corrispondersi e l’immobile sarà comunque messo all’asta. Pertanto, occhio a presentare un’istanza di conversione solo quando si sia certi di poterla onorare.
La rateizzazione
La rateizzazione è subordinata alla sussistenza di giustificati motivi, si estrinseca in versamenti mensili e può estendersi sino a massimo quarantotto mesi.
Cassazione n. 15362/2017
“Scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell’istanza di conversione, invece, è da un lato impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all’ultim’ora, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall’altro richiamare l’attenzione del debitore sull’importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. Non può dunque condividersi l’affermazione secondo cui il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile “per vizi formali”. Anche un’istanza di conversione affetta solo da vizi formali, infatti, può in teoria essere proposta per finalità dilatorie; ed in ogni caso una tale interpretazione della norma ne svilisce l’aspetto di coazione indiretta sulla posizione del debitore. “
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