Guida al DECRETO LIQUIDITA’ 9 Aprile 2020: Le misure in favore delle Piccole e Medie Imprese | Valore Aggiunto Srl
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Guida al DECRETO LIQUIDITA’ 9 Aprile 2020: Le misure in favore delle Piccole e Medie Imprese | Valore Aggiunto Srl

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Con l’emanazione del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 9 Aprile 2020, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. L’iniezione di liquidità non avviene con versamento diretto da parte dello Stato mediante erogazioni a fondo perduto (in tutto o in parte), come ad esempio avviene per i bandi regionali di sostegno alle imprese quali, per citarne alcuni, i N.I.D.I. (dove è previsto un 50% a fondo perduto e un 50% da restituire a tasso agevolato). Al contrario, lo Stato fornisce una garanzia del cento per cento sugli importi chiesti in finanziamento e determina delle nuove regole per la concessione dei finanziamenti che saranno richiesti dalle PMI sino al 31 Dicembre 2020.

Tali finanziamenti dovranno essere erogati a mezzo di banche e soggetti di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (gli intermediari finanziari) e saranno assoggettati a restituzione integrale da parte dei soggetti finanziati, sebbene con delle regole di assoluto favore (tasso agevolato e prima rata dopo 18/24 Mesi).

Le garanzie saranno prestate tramite il Fondo di Garanzie per le PMI, Mediocredito Centrale (MCC) e i Confidi. Inoltre, è previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, nonché tutta una serie di norme volte ad evitare lo stato di crisi dell’impresa.

Vediamo nel dettaglio.

  1. FINANZIAMENTI (Art. 13 Decreto Liquidità)

Come prima condizione, i prestiti non possono essere concessi per un importo superiore al 25% dei ricavi di cui alla precedente dichiarazione dei redditi o all’ultimo bilancio depositato. Il richiedente non deve essere in una situazione di “sofferenza” creditoria, ossia non deve avere segnalazioni classate come “sofferenza” presso la Centrale dei Rischi Finanziari tenuta presso la Banca d’Italia. Se la prima segnalazione a “sofferenza” è successiva al 31/01/2020, il cliente può richiedere egualmente il finanziamento.

Qualora il cliente sia classificato come “incaglio”, può comunque richiedere il finanziamento, sebbene la quota maggioritaria del finanziamento non possa essere destinata per colmare i pregressi incagli (può essere destinata solo una quota minoritaria).

Il finanziamento e la Garanzia possono essere concessi anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o abbiano presentato un piano di risanamento

Vediamo nel dettaglio le fasce di finanziamenti, suddivise per scaglioni di importo, da cui deriva il regime delle garanzie e dell’istruttoria:

  • Finanziamenti sino a €. 25.000:  garanzia al 100% del Fondo PMI e di MCC, senza alcuna valutazione del merito di credito. Attenzione: questo significa solo che il cliente non dovrà portare in Banca tutta la mole di documenti normalmente richiesti (bilanci, certificazioni ecc), ma non vi sarà un’erogazione automatica, essendo tale erogazione comunque condizionata a delibera della Banca stessa. L’Istituto potrà dunque munirsi in via autonoma dei documenti che ritenga opportuni (es. bilanci depositati in Camera di Commercio, storico Centrale Rischi ecc). In ogni caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia: se la Banca eroga è automatico l’operare del Fondo;
  • Finanziamenti sino ad € 800.000: garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, con valutazione del merito creditizio, ma senza valutazione andamentale, ossia senza la valutazione obbligatoria degli andamenti dei bilanci degli ultimi tre esercizi. Questo,  proprio onde evitare che possano emergere andamenti anomali a causa dell’emergenza Sanitaria.  In  tal caso vi è comunque un istruttoria da parte dell’Istituto, anche se semplificata. L’erogazione è subordinata a delibera della Banca stessa. Attenzione: qualora si decida di integrare la garanzia statale del 90% con il 10% a carico del Confidi, si dovrà tener conto del costo di iscrizione al Confidi (se non già iscritti) e della deliberazione del Confidi stesso.
  • Finanziamenti sino ad €. 5.000.000: garanzia al 90%, integrabile mediante altre garanzie private. Anche in tal caso istruttoria semplificata senza valutazione andamentale.
  • Finanziamenti al Settore Turistico Alberghiero: Ferme restando le condizioni di cui sopra, vi è la possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie (anche ipotecarie) per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00.
  • Durata e Costi dei Finanziamenti: la garanzia è gratuita. I finanziamenti avranno durata massima di 72 mesi (6 anni) con un periodo di preammortamento dai 18 ai 24 mesi. Ciò significa che la prima rata del finanziamento dovrà essere corrisposta non prima di un anno e mezzo. Il periodo di preammortamento è obbligatorio per tutti i finanziamenti sino ad €. 800.000. Il tasso d’interesse sarà agevolato, ma non sarà un tasso zero. Infatti esso sarà determinato (art. 13) in rapporto al tasso di Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). Per i finanziamenti sopra i 25.000 euro il tasso d’interesse è rimesso alla libera determinazione delle banche, ma dovrà essere inferiore al tasso normalmente applicato per operazioni dello stesso tipo (quindi è possibile stimare un 6-7%).
  1. Misure in tema di contrasto alla crisi d’impresa:

Art. 5 –  Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa: per ora impatto nullo, si continua ad operare con tutti gli istituti concorsuali e con quelli di cui alla L. 3/2012;

Art. 9 – Sospensione termini adempimento concordati preventivi e piani attestati ex L. 3/2012:  i termini di adempimento dei Concordati preventivi e dei piani attestati, purchè già omologati, aventi scadenza tra il 23/02 e il 31/12/20 sono prorogati di sei mesi.

Art. 10. Sospensione delle istanze di fallimento: tutte le istanze di fallimento, di parte o d’ufficio, depositate tra il 09/03 e il 30/06/2020 sono improcedibili.

Art. 11. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito: viene sospesa l’efficacia esecutiva di tutti i titoli di credito (es. cambiali) sino al  30/04/2020.

Art. 36. Sospensione termini processuali: Termini processuali sospesi sino al 11/05/2020.

Norme già previste da altri decreti:

Art. 91 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia)Valutazione del rispetto delle norme di contenimento al fine di valutare l’inadempimento

Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Molto importante, in quanto significa che se si è stati costretti a chiudere e/o a non lavorare a causa dell’emergenza, e a causa di ciò non si è potuto onorare i contratti in essere, non vi può essere alcuna risoluzione del contratto per inadempimento né alcuna richiesta risarcitoria.

  1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi

La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il team Valore Aggiunto Srl resta a vostra completa disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento, nonchè per assistervi circa eventuali problematiche o necessità emerse in virtù di questi nuovi decreti.

 

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