FIDI e FINANZIAMENTI BANCARI: occhio alla Commissione Istruttoria Veloce!
849
post-template-default,single,single-post,postid-849,single-format-standard,bridge-core-2.7.7,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-26.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

FIDI e FINANZIAMENTI BANCARI: occhio alla Commissione Istruttoria Veloce!

Condividi:

Frequentemente, tra le verifiche degli estratti conto dei consumatori, si rinviene la voce denominata “Commissione Istruttoria Veloce” (anche denominata CIV) che viene applicata dall’Istituto Bancario tutte le volte che le persone vanno “in rosso”, vale a dire pongono in essere uno sconfinamento con il loro conto corrente o il loro fido.

Ai sensi dell’art. 117 bis TUB la CIV ha la funzione di remunerare gli intermediari dei costi sostenuti al fine di valutare il merito creditizio del soggetto cui vengono, istantaneamente, affidate delle somme di denaro a credito.

A mente dell’art.117-bis T.U.B., la CIV ha natura di spesa dovuta per l’attività istruttoria che la banca EFFETTIVAMENTE sostiene in occasione dello sconfinamento oltre l’affidato o in assenza di un affido in conto corrente.

È importante quindi ricordare che la CIV non ha natura di compenso, o funzione risarcitoria, pertanto la Banca la può applicare al consumatore non in ragione del semplice sconfinamento “di per sé”, ma soltanto in presenza di una effettiva attività istruttoria finalizzata a verificare la posizione del cliente preliminarmentealla concessioni di somme ulteriori di denaro.

L’ABF, in tal senso, ha chiarito che gli addebiti a titolo di CIV sono da ritenersi illegittimi se la Banca non fornisca prova di aver effettivamente svolto un’attività istruttoria nei confronti del soggetto richiedente. Inoltre, grava sulla banca l’onere di dimostrare che il costo applicato per le spese di istruttoria siano congrue e non vessatorie.

Una prassi diffusa presso gli istituti bancari è quella di applicare la CIV in ragione di ogni singola richiesta di sconfinamento effettuata dal medesimo consumatore in lassi temporali molto brevi (a cadenza settimanale o addirittura giornaliera).

Tale condotta è certamente lesiva degli interessi del consumatore ed ingiustamente vessatoria, poiché la molteplicità degli sconfinamenti in brevi periodi è un chiaro sintomo dell’assenza di attività istruttoria da parte della Banca, come chiarito dalla ABF in numerose pronunce.

Per info ed approfondimenti, non esitate a contattarci!.

Condividi: