TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE: come difendersi dal “furto” di software e app
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TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE: come difendersi dal “furto” di software e app

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Molto spesso una domanda che ci si pone dopo aver creato un software o un’applicazione è: come faccio a tutelare i miei interessi patrimoniali nel caso in cui la mia app o il mio software siano copiati?

Ex art. 45, comma 2, lett. B. del D.lgs 30/2005 (Codice della proprietà industriale) non è possibile brevettare come invenzione industriale i software.

Tuttavia, dando uno sguardo d’insieme alla normativa afferente il diritto d’autore, regolato dalla L. 633/1941, ci si accorge che, all’art. 103 della L.A., si legge: “Alla Societa’ italiana degli autori ed editori e’ affidata, altresi’, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.”

Dunque, i software e le applicazioni, sebbene non brevettabili, sono registrabili presso la SIAE. La registrazione ha l’effetto di fornire all’autore prova della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro, conferendogli altresì i diritti morali (a essere riconosciuto autore) e patrimoniali sul software o sull’applicazione.

Nel Registro Pubblico per il software istituito presso la SIAE possono essere registrati i software “pubblicati”,  ossia che siano già stati (o stiano per essere) commercializzati oppure che, nel caso di un lavoro su commissione, siano (o stiano per essere) consegnati al datore: l’importante è che siano stati già “collaudati”, ossia messi in funzione almeno una volta. Altra caratteristica necessaria è  che abbiano carattere creativo ovvero che siano dotati di originalità rispetto ai programmi preesistenti, il tutto secondo il noto criterio della “novità rispetto allo stato della tecnica”.

Orbene ora ci si chiede, ma quali sono gli effetti derivanti dalla registrazione del software?

La registrazione ha un importante effetto di tipo costitutivo: infatti è solo mediante la registrazione che vengono ad esistenza i diritti d’autore spettanti al creatore (o ai creatori) del software. All’autore, infatti, spettano, oltre ai diritti morali a essere riconosciuto in quanto creatore (diritti imprescrittibili), anche i diritti di utilizzazione economica, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Tali diritti comprendono il diritto di sfruttamento economico del programma, nonché il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la trasformazione, la modificazione e la distribuzione in qualsiasi forma del programma software.

In buona sostanza, con la registrazione viene a crearsi una posizione giuridica attiva da parte dell’autore, rappresentata dalla titolarità dei diritti di utilizzazione economica del software, la quale può essere liberamente ceduta a terzi dietro un corrispettivo economico, mediante un contratto di licenza.

In aggiunta, la registrazione costituisce mezzo di prova della data di creazione del software e dei dati contenuti nel deposito: paternità, titolo, data di pubblicazione. La registrazione sul Registro Pubblico per il software fa fede fino a prova contraria dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore. I dati inseriti nell’archivio sono pubblici e possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta. La SIAE rilascia copie autentiche ed estratti di tutto ciò che è depositato tranne dell’esemplare del programma. Sul Registro possono anche essere trascritti gli atti di trasferimento totale o parziale dei diritti di utilizzazione economica. Tale efficacia probatoria assume un carattere preminente nell’ottica di eventuali (futuri) contenziosi derivanti dall’utilizzo improprio o non autorizzato o ancora dal plagio, da parte di terzi, dell’opera intellettuale registrata.

La registrazione può essere richiesta dall’autore, sia come persona fisica, sia come titolare di un’attività d’impresa in qualsiasi forma costituita, sia da un’impresa stessa (in tal caso al dipendente autore del software spettano solo i diritti morali a esser riconosciuto come autore, mentre i diritti patrimoniali spettano all’azienda, ma tale rapporto può variare a seconda del tipo di contratto con cui il lavoratore opera nei confronti dell’impresa).

Dal punto di vista aziendale, cosa cambia?

Dal punto di vista aziendale, la registrazione di un software produce diversi effetti, tutti molto positivi per lo svolgimento dell’attività d’impresa e le prospettive di crescita della stessa:

  • Qualificazione come startup innovativa: nel caso in cui l’impresa possegga già determinati requisiti giuridici (costituzione come società di capitali), economici (fatturato inferiore ai 5 mln €.) e temporali (costituita da non più di 60 mesi), con la registrazione di un software viene soddisfatto l’ulteriore requisito della “produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”(L. 179/2012), assumendo la qualifica di startup innovativa. Ciò comporta innumerevoli vantaggi, sia dal punto di vista giuridico e fiscale, sia dal punto di vista economico, in quanto aumentano le possibilità di finanziamento per l’azienda, dato che vi sono bandi esclusivamente riservati alle startup innovative. Del pari, aumenta l’attrattività che tali imprese posseggono per i c.d. “Business angel”, ovvero per gli investitori professionali;
  • Aumento attrattività dell’impresa per investitori: prescindendo dalla qualificazione come startup innovativa, in ogni caso la presenza di un I.P.R. (intellectual property right, ndr) consente di essere più competitivi sul mercato e di attrarre maggiori investimenti. Infatti, mediante la registrazione, i diritti patrimoniali di sfruttamento del software entrano con certezza a far parte del patrimonio aziendale, con possibilità sia di sfruttamento economico (licenza) sia di tutela nei confronti dei terzi anche in sede contenziosa. Tale aspetto è di fondamentale importanza per un investitore professionale, in quanto nella valutazione della convenienza economica di un investimento, il primo fattore di cui si tiene conto è la certezza dell’investimento e la sua tutelabilità dal punto di vista giuridico: nessuno mai investirebbe in un’azienda i cui beni potrebbero essere copiati senza possibilità di tutela;
  • Protezione dell’impresa dai concorrenti e tutela del proprio prodotto, con conseguente creazione di un avviamento economicamente apprezzabile;
  • Vantaggio fiscale, derivante dalla possibilità di usufruire del c.d. “Patent Box”, ossia un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, introdotto con l’art. 1, commi 37 – 43 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità) come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact) convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33

Vi sono, dunque, innumerevoli vantaggi derivanti dalla registrazione di un software; quali sono, tuttavia, i costi?

Costi della registrazione del software

  1. 103, 26 euro a titolo di tasse di registrazione
  2. 11 euro euro a titolo di imposta di bollo
  3. 150 euro a titolo di onorari professionali (variabili a seconda del professionista/azienda cui ci si rivolge)
  4. TOTALE: EURO 264, 26

Un costo dunque molto contenuto, con una notevole leva dal punto di vista economico per l’impresa, la quale, mediante la registrazione, assumerà grandi prospettive di crescita.

 

di Alessandro Scavo – Valore Aggiunto Srl

 

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